
CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. LE PARTI
Il soggetto censito al punto “DATI CLIENTE” da qui in poi denominato “CLIENTE”, conferisce alla ditta LB SRL con sede legale a Bergamo in Via Grumello, 43 (Italia), avente Partita IVA n. 04258280165, da qui in poi denominata “AZIENDA” che opera dietro il proprio marchio commerciale “ACCAELLE Events”, un contratto irrevocabile ed in esclusiva per la progettazione e la direzione artistica del proprio evento, come meglio descritto e comunemente stabilito a seguito.
2. DATI CLIENTE, ELEZIONE DEL DOMICILIO, NOTE
Per ogni comunicazione, il CLIENTE censito in testa pagina, elegge il proprio domicilio quello riportato in testa pagina. Eventuali deroghe contrattuali scritte meccanograficamente nella sezione “note” ed uguali su entrambe le copie originali in possesso delle PARTI, hanno la prevalenza sulle seguenti condizioni contrattuali.
3. NATURA DEL CONTRATTO
Il CLIENTE espressamente accetta e dichiara, di essere consapevole che il presente contratto si riferisce alle prestazioni di cui al successivo punto n. 4, in completo svincolo dal lavoro effettuato da terzi intervenuti nell'organizzazione dell’evento del CLIENTE oggetto del presente contratto, quali subappaltatori o terzi intervenuti a qualsiasi titolo. Il presente contratto è da intendersi anche quale delega ufficiale del CLIENTE verso l’AZIENDA, per l’espletamento delle attività, tutte, inerenti l’organizzazione del relativo evento, in tutta la sua durata: in fase preventiva (per richieste, permessi e documenti generali), in fase esecutiva il giorno dell’evento (per tutte le attività necessarie all'esecuzione dell’evento stesso), ed in fase consuntiva per tutti gli adempimenti “post-evento”, quali ad esempio descrittivo ma non limitativo: convalida delle rettifiche finali, convalida di eventuali mancanze o danneggiamenti, ecc.
4. PRESTAZIONE DELL’AZIENDA
Il CLIENTE espressamente accetta e dichiara, di essere consapevole che L’AZIENDA fornisce la vendita esclusiva di un servizio di consulenza in tema di organizzazione di eventi, svincolato dal lavoro di terzi, nonché il relativo supporto in loco durante lo svolgersi dell’evento stesso, natura da intendersi valida anche qualora determinati servizi siano fatturati direttamente dall’AZIENDA, ma subappaltati a terzi. La natura del progetto realizzato dall’AZIENDA è sottoposto a privativa ed è proprietà intellettuale dell’AZIENDA, il CLIENTE non vanta nessun titolo su di essa. Qualora il CLIENTE intendesse pubblicare, in qualsiasi forma, materiale inerente il proprio evento (ad es. esemplificativo ma non esaustivo: materiale fotografico, video, ecc.), tale pubblicazione, ancorchè di natura “social”, dovrà obbligatoriamente menzionare l’AZIENDA ed il suo account social (Facebook: AccaelleEvents ed Instagram: accaelle_events).
5. MANLEVA
Essendo il presente contratto svincolato dal lavoro di terzi, Il CLIENTE concede espressamente sin d’ora la più completa manleva a favore dell’AZIENDA dei suoi amministratori e dipendenti, circa eventuali responsabilità (accertate o da accertarsi) di fornitori terzi coinvolti nell'organizzazione e nella realizzazione dell’evento oggetto del presente contratto, quali ad esempio descrittivo ma non limitativo: catering, accompagnamenti musicali, bomboniere, allestimenti floreali, servizi d’intrattenimento, ecc. Altresì il CLIENTE concede espressamente sin d’ora la più completa malleva a favore dell’AZIENDA dei suoi amministratori e dipendenti, circa eventuali responsabilità (accertate o da accertarsi) quale conseguenza di forza maggiore o per qualsiasi responsabilità (accertate o da accertarsi) non direttamente dipendenti dall’AZIENDA.
6. ESCLUSIVA DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione del presente contratto, il CLIENTE accetta incondizionatamente sin d’ora il divieto tassativo di conferire a terzi altri mandati che abbiano come attività quelle prestate dall’AZIENDA. Nel caso in cui ciò venga meno per volontà e/o colpa del CLIENTE, il presente contratto si riterrà risolto anticipatamente per sua colpa con le medesime conseguenze di cui al successivo punto n. 9. L’esclusiva si intende violata per colpa del CLIENTE anche a seguito del suo eventuale recesso dal presente contratto. L’inadempimento all’obbligo dell’osservazione dell’esclusiva, in capo al CLIENTE, comporta anche l'addebito al CLIENTE della tariffa di agenzia piena, come successivamente indicato al punto n. 8.1.
7. TACITA SOTTOSCRIZIONE
Oltre all’espressa sottoscrizione del presente contratto attraverso la firma in calce del CLIENTE, il medesimo s'intende regolarmente e tacitamente sottoscritto a seguito del versamento, da parte del CLIENTE, del relativo acconto, che deve essere versato all'AZIENDA entro 7 (sette) giorni dall’invio della relativa fattura proforma o fattura fiscale.
8. TARIFFE, SCADENZE, PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO
Il CLIENTE espressamente dichiara di conoscere e ritenere congrue tutte le tariffe e le relative modalità di fatturazione/pagamento che l’AZIENDA o i suoi collaboratori/subappaltatori applicano per i servizi oggetto del presente contratto. Nel dettaglio essi sono:
8.1 Tariffe di Agenzia:
Ovvero la tariffa per i servizi oggetto del presente contratto, ritenuti proprietà intellettuale dell’AZIENDA. Tale tariffa è comunemente concordata essere pari al 15% (quindici percento) tasse escluse, del costo/valore complessivo finale dell’evento realizzato, con un minimo applicabile di EURO 5.000,00 (cinquemila) tasse escluse. Al fine della determinazione del calcolo della Tariffa di Agenzia, non fa distinzione la natura e/o la provenienza dei fornitori e dei servizi coinvolti nell'evento, oggetto del presente contratto. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile ricostruire il corretto valore dell’evento al fine del calcolo della Tariffa Agenzia, l'AZIENDA procederà d’ufficio ed in autonomia alla stima e conseguente insindacabile determinazione della propria Tariffa di Agenzia, oltre ad eventuali rimborsi/risarcimenti. L’eventuale modifica del progetto iniziale richiesta dal CLIENTE, per qualsiasi motivazione (quale ad es. descrittivo ma non limitativo: causa di forza maggiore, cambio della location, cambio dei fornitori, cambio del “mood”, ecc.), oltre al termine ultimo di n. 4 (quattro) mesi prima della data d’inizio evento contrattualizzata, è soggetta a nuova tariffazione supplementare che verrà comunicata preventivamente al CLIENTE e successivamente addebitatagli. Sono espressamente esclusi dalla presente tariffa: gli eventuali rimborsi di cui al successivo punto n. 8-2; eventuali risarcimenti di cui al successivo punto n. 8-3; servizi integrativi ed accessori di cui al successivo punto n. 8-4; nonché le rettifiche finali, di cui al successivo punto n. 8-5.
8.2 Rimborsi:
Sono esclusiva competenza economica del CLIENTE eventuali rimborsi che l’AZIENDA, o i propri collaboratori/subappaltatori, sosterranno al fine dei propri adempimenti contrattuali, ad es. descrittivo ma non limitativo: indennizzi per uso della propria autovettura in conformità alle tabelle ACI, pedaggi autostradali, carburante, spese di spostamento e trasporto, vitto ed alloggio ove richiesti, ecc. Così come eventuali risarcimenti non preventivabili di sua competenza.
8.3 Risarcimenti
Quale commissionante dell’evento, il CLIENTE si costituisce sin d’ora illimitatamente garante, anche in solido dei propri ospiti, per qualsiasi danno cagionato da quest’ultimi o da lui stesso all’AZIENDA o a collaboratori/subappaltatori di essa (ad esempio descrittivo ma non limitativo: danneggiamento di materiale noleggiato, danneggiamento di porzioni di location affittata, ecc. ecc.). I rimborsi ed i Risarcimenti sono sempre e comunque dovuti, senza eccezione alcuna. È fatto obbligo al CLIENTE di costituire presso l’AZIENDA un fondo spese quantificato da quest’ultima, che di volta in volta ed in base al piano di sviluppo dell’evento, dovrà essere ricostituito qualora esaurito. L’AZIENDA terrà un preciso estratto conto di tutti i rimborsi/risarcimenti e pagamenti al fine di garantire al CLIENTE la massima trasparenza.
8.4 Servizi
Nel rispetto del precedente punto n. 4, qualora l’AZIENDA fatturi direttamente al CLIENTE, servizi esterni operati da soggetti terzi subappaltatori, i medesimi saranno oggetto di specifica negoziazione separata dal presente contratto, la cui natura ed i cui termini di fornitura, verranno evidenziati di volta in volta, producendo al CLIENTE le relative offerte.
8.5 Rettifiche
S’intende quale rettifica, uno o più importi a debito del CLIENTE che non siano stati preventivati anticipatamente o il quale debito si genera al termine di uno a più relativi servizi (ad esempio descrittivo ma non limitativo: supplemento catering per un numero maggiore di ospiti rispetto a quelli preventivati, conseguente aumento degli arredi o delle attrezzature, “over-time” [tempo supplementare] di singoli servizi, rimborsi e/o spese non preventivabili, ecc.).
8.6 Cessione del credito
Il CLIENTE, accetta sin d’ora senza riserve, la facoltà dell’AZIENDA di cedere, sia integralmente che parzialmente, qualsiasi proprio credito vantato verso il CLIENTE, di qualsivoglia natura, a società esterne alla propria compagine sociale.
8.7 Scadenze e Termini di Pagamento
Salvo diversa comunicazione scritta ed ufficiale, qualsiasi pagamento sia verso l’AZIENDA che verso eventuali terzi subappaltatori o aziende collaboratrici, dovrà essere effettuato dal CLIENTE a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:
Le scadenze comunemente concordate sono esenti da qualsivoglia tempo di prescrizione, esse sono:
- Fattura iniziale, ovvero la fattura per la TARIFFA DI AGENZIA di cui precedente punto n. 8.1, la quale può essere suddivisa in più scadenze a discrezione dell'AZIENDA: entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
- Fatture di acconti per conferme d'ordine dei singoli servizi: alle relative conferme d'ordine dei singoli servizi;
- Fatture di integrazione acconti dei singoli servizi e/o commissioni: in base al piano di sviluppo dell'evento e conformemente alle relative conferme d'ordine dei singoli servizi, o quando richiesto dall’AZIENDA.
- Fattura di saldo totale: inderogabilmente entro e non oltre giorni 10 (dieci), prima della data di inizio dell'evento, oggetto del presente contratto;
- Fatture per eventuali rettifiche finali: entro 3 (tre) giorni dopo l’avvenuta comunicazione da parte dell’AZIENDA. Il CLIENTE è consapevole, che le rettifiche finali per la peculiarità di alcuni servizi, possono giungere anche da parte dei collaboratori/subappaltatori, svariati giorni/settimane dopo il termine dell’evento.
Il CLIENTE si obbliga sin d’ora, a rispettare scrupolosamente tutte le scadenze dei pagamenti e dei servizi accessori e di qualsiasi altro importo addebitatogli dall’AZIENDA, in funzione del presente contratto, consapevole che il mancato rispetto di anche solo una scadenze di cui sopra, può comportare l’insindacabile facoltà di recesso immediato da parte dell’AZIENDA con addebito di colpa al CLIENTE, esercitato mediante semplice comunicazione al CLIENTE, non soggetta ad alcun termine di preavviso e comunicata verbalmente o in forma scritta per e-mail, posta ordinaria o raccomandata. L’eventuale recesso da parte dell’AZIENDA per colpa del CLIENTE, comporta, oltre alla cessazione immediata e definitiva dei servizi dell’AZIENDA, anche la cessazione immediata di ogni singolo servizio coinvolto nell’evento oggetto del presente contratto, con la perdita definitiva degli acconti versati dal CLIENTE, salvo valutazione di maggior danno arrecato.
8.8 Integrazione di versamenti, quali acconti
In base a specifiche esigenze dell’AZIENDA (ad esempio descrittivo ma non limitativo: in base al piano di sviluppo dell’evento, in base al calendario dei pagamenti dei subappaltatori, in base alle circostanze di mercato, ecc.), l’AZIENDA ha la facoltà di richiedere al CLIENTE, che accetta sin d’ora, integrazioni di versamento quali acconti. Tali eventuali integrazioni, verranno imputate nell’estratto conto del CLIENTE quale credito e concorreranno al suo saldo finale. Il saldo dell’evento è inteso come la somma di tutte le voci di cui al presente punto n. 8 e sub. Il totale delle eventuali integrazioni di versamento del CLIENTE non potrà mai essere superiore al valore complessivo totale dell’intero evento, costituito dalla somma di tutti i costi di cui al precedente punto n. 8 e sub. più la costituzione del fondo spese di cui al precedente punto n. 8.2.
8.9 Imputazione prioritaria dei pagamenti
Qualsiasi pagamento del CLIENTE, viene tassativamente imputato in forma prioritaria alla copertura delle spettanze dell’AZIENDA. Qualora i pagamenti effettuati dal CLIENTE siano in eventuale eccesso rispetto alle spettanze dell’AZIENDA di cui sopra, ma non siano integrali rispetto ai servizi accessori confermati, di cui al precedente punto n. 8.4, tali servizi non sono ritenuti confermati, ed ogni relativo acconto versato, viene dal CLIENTE perduto definitivamente.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto si ritiene risolto immediatamente per colpa del CLIENTE, senza obbligo di preavviso, con la cessazione immediata di tutti i servizi e di tutte le forniture coinvolte, nonché con il definitivo e non rimborsabile incameramento di tutti gli importi versati dal CLIENTE a qualsiasi titolo, nei seguenti casi:
- qualora il CLIENTE protragga di oltre giorni 10 (dieci) i termini di pagamento concordati ed indicati nel presente contratto e/o nelle relative conferme d’ordine, senza espressa autorizzazione da parte dell’AZIENDA.
- qualora il CLIENTE non rispetti l’esclusiva di cui al precedente punto n. 6. In conseguenza di ciò ogni importo versato dal CLIENTE sarà trattenuto a titolo di penale e non rimborsato. Altresì il CLIENTE si obbliga sin d’ora a saldare per intero le TARIFFE AGENZIE ed i RIMBORSI, come espressamente descritto nel precedente punto n. 8 e sub - TARIFFE E PAGAMENTI.
10. RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE
Il CLIENTE ha il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, motivando validamente tale scelta e rispettando l’obbligo di notifica alla controparte a mezzo raccomandata A/R, con preavviso minimo di 90 (novanta) giorni. Qualsiasi sia la motivazione dell’eventuale recesso anticipato, il CLIENTE si obbliga a saldare per intero le tariffe di cui al precedente punto n. 8-1, nonché eventuali rimborsi maturati e non saldati di cui al precedente punto n. 8-2. Per effetto del recesso anticipato opzionato dal CLIENTE ogni servizio dell’AZIENDA sarà ritenuto dalle parti concluso senza penali e/o indennizzi a carico dell’AZIENDA, e cesserà senza ulteriore comunicazione. Ogni importo sino ad allora versato dal CLIENTE, a qualsiasi titolo, sarà trattenuto dall’AZIENDA e non rimborsato. Il recesso da parte del CLIENTE, dal presente contratto, comporta l’inottemperanza all’obbligo dell’esclusiva, di cui al precedente punto n 6, con consecutivo addebito della Tariffa di agenzia piena, come indicato al precedente punto n. 8.1.
11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il CLIENTE non ritiene responsabile L'AZIENDA per ritardi, perdite, annullamenti e qualsiasi danno legato ad eventi di forza maggiore. In caso di annullamento dell'evento, oggetto del presente contratto, per decreto governativo (ad es. descrittivo ma non limitativo: per pandemie, eventi sociopolitici, guerre, ecc.), gli acconti versati dal CLIENTE saranno definitivamente incassati dall’AZIENDA con espressa esclusione di qualsiasi rimborso o indennizzo al CLIENTE. In alternativa, ad insindacabile giudizio dell'AZIENDA, potranno essere ritenuti validi, per il medesimo evento e servizio, posticipato in altre date, laddove i medesimi fornitori coinvolti prestino la loro disponibilità incondizionata. Qualsiasi importo versato dal CLIENTE, di qualsiasi natura, non potrà, invece, essere imputato ad altri eventi o altri servizi, o servizi identici ma effettuati da fornitori differenti e verranno definitivamente incamerati dall'AZIENDA, a seguito dell'annullamento definitivo dell'evento. Sono espressamente esclusi dall'eventuale beneficio del posticipo della data dell'evento, qualora concesso dall'AZIENDA, tutti i servizi ed i prodotti suscettibili di deterioramento (quale ad esempio descrittivo ma non limitativo: fiori, catering, ecc.), e le spese ed i rimborsi sostenuti dall’AZIENDA per l’espletamento del proprio mandato.
12. REGOLARE TERMINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Nel caso di evento con ricevimento a pranzo, il termine dei servizi dell’AZIENDA matura il medesimo giorno dell’evento alle ore 16.00; nel caso di evento con ricevimento a cena, il medesimo giorno dell’evento alle ore 23.59; nel caso di evento diverso il termine del servizio deve essere concordato direttamente con l’AZIENDA.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
Le Parti danno atto che il presente contratto, ed ogni suo singolo articolo, sono stati oggetto di specifica negoziazione tra le parti.
14. MANLEVA PER EPIDEMIA DA COVID-19
Il CLIENTE espressamente malleva nella sua forma più ampia l’AZIENDA, anche verso terzi, circa eventuali responsabilità derivanti o derivate dalla gestione dell’emergenza sanitaria “COVID- 19”, in relazione al proprio evento oggetto del presente contratto, assumendosi personalmente e direttamente ogni onere e/o responsabilità in merito, dichiarando espressamente di adempiere a tutte le normative vigenti al momento dello svolgersi dell’evento, circa: distanziamento sociale, Dispositivi di Protezione Individuale, sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, ed ogni altra procedura imposta dalle autorità per la sicurezza generale. Il CLIENTE è tenuto, altresì, a redigere e mantenere per i tempi previsti dalla legge, un elenco completo e dettagliato di tutte le persone (ospiti e lavoratori), coinvolti nel proprio evento; nonché a nominare un “Covid Officer”, quale figura preposta al coordinamento di tutte le procedure ed i protocolli imposti dalla legge. Facoltativamente e dietro pagamento del relativo costo che verrà eventualmente preventivato al CLIENTE, quest’ultimo può chiedere all’AZIENDA il servizio di “Covid Officer”, che consiste nella fornitura delle attrezzature e dei dispositivi personali di protezione, destinati al rispetto delle normative in materia di prevenzione della diffusione pandemica da COVID-19, nonché di personale incaricato alla supervisione del rispetto delle relative regole e protocolli, senza che ciò comporti l’esonero di responsabilità del CLIENTE quale titolare dell’evento.
15. RISARCIMENTI E CONTROVERSIE
Qualunque modifica del presente contratto, sia essa effettuata a mano o stampata è ritenuta nulla dalle parti. In caso di eventuale accertata responsabilità a carico dell’AZIENDA, il CLIENTE conviene ed accetta espressamente che tale responsabilità sia complessivamente limitata esclusivamente agli importi pagati dal CLIENTE riferibili unicamente alle tariffe agenzia di cui al precedente punto n. 8-1, escluso ogni altra voce, danno per perdita di guadagno, affari, contratti, entrate, risparmi e/o altro profitto. Il presente contratto, il quale viene redatto in lingua italiana al fine di esprimere correttamente le volontà delle parti, e tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, è regolato dalle leggi dello Stato italiano. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto verranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Bergamo o altro Tribunale designato dall’AZIENDA, anche estero, qualora il domicilio del CLIENTE sia fuori dall’Italia. Il presente contratto è da intendersi valido nella sua completezza, anche in seguito ad eventuale annullamento, da parte delle Autorità, di una o più clausole in esso contenute.
Ai sensi dell’articolo 1341, 2° comma del Codice Civile, il sottoscritto dichiara altresì0 di approvare specificatamente le seguenti condizioni contrattuali: 3 –NATURA DEL CONTRATTO – 4 PRESTAZIONI DELL’AZIENDA; 5 – MANLEVA; 6 – ESCLUSIVE CONTRATTUALI; 7 - TACITA SOTTOSCRIZIONE; 8 E SUB - TARIFFE, SCADENZE, PAGAMENTI E CESSIONE DEL CREDITO; 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 10 – RECESSO DA PARTE DEL CLIENTE; 11 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE; 14 - MALLEVA PER EDPIDEMIA DA CODIV-19; 15 – RISARCIMENTI E CONTROVERSIE.